Una delle domande più frequenti nel campo della salute e sicurezza sul lavoro riguarda la possibilità, per il Datore di Lavoro, di assumere direttamente anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP.
La risposta non può essere ricondotta semplicemente a un generico limite numerico.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 disciplina infatti lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione attraverso l’articolo 34 e l’Allegato II, individuando precisi limiti in funzione della tipologia di azienda.
Quando il Datore di Lavoro può essere anche RSPP
L’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, salvo alcune specifiche esclusioni, il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle aziende individuate dall’Allegato II.
I limiti sono i seguenti:
| Tipologia di azienda | Limite previsto |
|---|---|
| Aziende artigiane e industriali | fino a 30 lavoratori |
| Aziende agricole e zootecniche | fino a 30 lavoratori |
| Aziende della pesca | fino a 20 lavoratori |
| Altre aziende | fino a 200 lavoratori |
Pertanto, affermare genericamente che “il Datore di Lavoro può fare l’RSPP fino a 30 dipendenti” non è corretto.
Il limite di 30 lavoratori riguarda infatti soltanto determinate categorie di attività.
Per le cosiddette “altre aziende”, il limite previsto dall’Allegato II può arrivare fino a 200 lavoratori.
Un esempio pratico
Pensiamo a due aziende:
Impresa artigiana con 25 lavoratori
Il Datore di Lavoro, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa, può svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Azienda del settore servizi con 80 lavoratori
Anche in questo caso il numero dei lavoratori, da solo, non impedisce necessariamente al Datore di Lavoro di svolgere direttamente il ruolo di RSPP, poiché per la categoria residuale delle “altre aziende” l’Allegato II prevede un limite fino a 200 lavoratori.
È quindi indispensabile identificare correttamente il settore e la tipologia dell’attività prima di stabilire se lo svolgimento diretto sia consentito.
Attenzione: esistono aziende escluse anche se hanno pochi lavoratori
Il numero dei dipendenti non è l’unico criterio da considerare.
L’articolo 34 richiama infatti espressamente i casi previsti dall’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, nei quali l’organizzazione interna del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatoria.
Tra questi rientrano, in particolare:
- determinate aziende industriali caratterizzate da rischi rilevanti;
- centrali termoelettriche;
- determinati impianti e installazioni del settore nucleare;
- aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
In queste situazioni il semplice rispetto del limite numerico previsto dall’Allegato II non può essere utilizzato automaticamente per consentire al Datore di Lavoro di assumere personalmente il ruolo di RSPP.
Essere Datore di Lavoro non significa essere automaticamente RSPP
Un altro equivoco molto diffuso è ritenere che, nelle piccole aziende, il Datore di Lavoro possa automaticamente dichiararsi RSPP.
Non è così.
La possibilità prevista dall’articolo 34 deve essere accompagnata dal rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa, tra cui la necessaria formazione specifica.
Il sistema formativo in materia di salute e sicurezza è oggi disciplinato anche dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, che ha ridefinito e unificato numerosi percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Il Datore di Lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione deve quindi verificare non soltanto il requisito dimensionale dell’impresa, ma anche il possesso della formazione e degli aggiornamenti previsti dalla disciplina vigente.
Il Datore di Lavoro RSPP mantiene tutte le responsabilità
Assumere direttamente la funzione di RSPP non significa semplificare o ridurre gli obblighi aziendali.
Al contrario, il Datore di Lavoro continua ad essere il soggetto centrale del sistema prevenzionistico e deve garantire, tra gli altri aspetti:
- corretta valutazione di tutti i rischi;
- elaborazione e aggiornamento del DVR;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- organizzazione delle procedure di sicurezza;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- consultazione del RLS;
- gestione delle emergenze;
- corretta organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- sorveglianza sull’effettiva applicazione delle misure adottate.
La qualifica di RSPP non sostituisce quindi quella di Datore di Lavoro: le due funzioni si concentrano nella stessa persona, ma gli obblighi previsti dal Testo Unico rimangono distinti.
La valutazione deve essere fatta caso per caso
Prima di assumere direttamente l’incarico di RSPP è opportuno verificare almeno quattro elementi:
1. Tipologia dell’azienda
Occorre capire in quale categoria dell’Allegato II rientra l’attività.
2. Numero dei lavoratori
Deve essere rispettato il limite previsto per quella specifica categoria.
3. Eventuali esclusioni
Bisogna verificare che l’azienda non rientri nei casi previsti dall’articolo 31, comma 6.
4. Formazione del Datore di Lavoro
Devono essere soddisfatti i requisiti formativi e di aggiornamento previsti dalla normativa vigente e dall’Accordo Stato-Regioni.
La tabella da ricordare
La regola può essere sintetizzata così:
Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP
- Artigianato e industria → massimo 30 lavoratori
- Agricoltura e zootecnia → massimo 30 lavoratori
- Pesca → massimo 20 lavoratori
- Altre aziende → massimo 200 lavoratori
con l’importante precisazione che devono sempre essere verificate le esclusioni previste dalla normativa.
Conclusioni
La possibilità per il Datore di Lavoro di svolgere direttamente il ruolo di RSPP rappresenta una soluzione prevista espressamente dal D.Lgs. 81/2008, ma non deve essere interpretata come una semplice agevolazione riservata alle aziende di piccole dimensioni.
La domanda corretta non è quindi:
“Con quanti dipendenti il Datore di Lavoro può fare l’RSPP?”
ma:
“In quale settore opera l’azienda, quanti lavoratori occupa e rientra in uno dei casi nei quali il Servizio di Prevenzione e Protezione interno è obbligatorio?”
Solo rispondendo a queste domande è possibile stabilire correttamente se il Datore di Lavoro possa assumere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La sicurezza sul lavoro non può essere affidata a interpretazioni approssimative: anche una disposizione apparentemente semplice, come il limite numerico previsto per il Datore di Lavoro RSPP, deve essere letta nel quadro complessivo del D.Lgs. 81/2008.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- Articolo 31 – Servizio di Prevenzione e Protezione
- Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Allegato II del D.Lgs. 81/2008
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
A cura di Enzo Rispo – Consulente Docente Formatore
