di Enzo Rispo
Un grave incidente mortale avvenuto durante un appalto di facchinaggio ha portato la Corte d’appello di Perugia a condannare il legale rappresentante e il delegato alla sicurezza per violazioni del D.Lgs. 81/2008. La Cassazione, con sentenza n. 31146 del 30 luglio 2024, ha confermato le responsabilità, ribadendo gli obblighi inderogabili di formazione, informazione e vigilanza anche nei rapporti di appalto.

La dinamica dell’incidente
L’8 giugno 2013, un lavoratore privo di formazione adeguata venne trovato morto, schiacciato da un muletto condotto in retromarcia presso l’area di stoccaggio rifiuti di uno stabilimento.
Le indagini hanno accertato che il freno a mano del carrello elevatore non era stato completamente inserito. Inoltre, le testimonianze e le registrazioni video hanno confermato che la vittima si era messa alla guida del mezzo, utilizzato in prassi anche dai dipendenti dell’appaltatrice, nonostante ciò fosse vietato.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’appello di Perugia ha ritenuto provata l’esistenza di una prassi lavorativa scorretta, secondo la quale anche i lavoratori dell’appaltatrice utilizzavano i muletti della committente per trasportare i rifiuti.
Per questo:
- è stato condannato il legale rappresentante della società datrice;
- al delegato per la sicurezza sono state riconosciute attenuanti generiche, ma confermata la responsabilità.
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Il ricorso in Cassazione
Gli imputati hanno presentato ricorso, sostenendo che:
- la vittima non fosse alla guida del muletto;
- non vi fosse una prassi consolidata di utilizzo dei mezzi da parte degli appaltatori;
- le cause dell’incidente fossero incerte (come il mancato inserimento totale del freno a mano).
La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso, ritenendo coerenti e non illogiche le valutazioni dei Giudici di merito.
Obblighi di vigilanza e formazione (D.Lgs. 81/2008)
La Cassazione ha ribadito che:
- il datore di lavoro deve garantire che attrezzature pericolose siano utilizzate solo da personale formato e autorizzato (art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/2008);
- il preposto ha l’obbligo di vigilare affinché non si instaurino prassi scorrette, come l’uso dei muletti da parte di personale esterno non formato;
- l’omessa vigilanza e formazione costituiscono condotte causali che hanno contribuito direttamente al verificarsi dell’infortunio mortale.
Conclusioni
La sentenza conferma un principio fondamentale: nei rapporti di appalto, la responsabilità in materia di sicurezza non si attenua.
Il datore di lavoro e il preposto devono assicurarsi che i lavoratori ricevano formazione adeguata, istruzioni precise e costante vigilanza, impedendo utilizzi impropri di macchinari e attrezzature.
Un obbligo che, se rispettato, avrebbe potuto evitare la tragedia.
