A cura di Enzo Rispo – Consulente Docente Formatore per la Sicurezza sul Lavoro
Introduzione
La sentenza della Corte di Cassazione Civile del 12 febbraio 2026 n. 3145 si inserisce nel solco giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela del lavoratore, ribadendo principi fondamentali in materia di responsabilità datoriale e obblighi di sicurezza. Il provvedimento assume particolare rilievo per chi opera nel campo della prevenzione e gestione dei rischi lavorativi, offrendo spunti concreti sia sul piano giuridico sia operativo.
Il caso: sintesi dei fatti
La controversia trae origine da un infortunio occorso a un lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il dipendente lamentava l’assenza di adeguate misure di prevenzione e la mancata formazione specifica sui rischi connessi all’attività svolta.
In primo grado e in appello, i giudici avevano riconosciuto una responsabilità parziale del datore di lavoro, riducendo il risarcimento in ragione di una presunta condotta imprudente del lavoratore.
La questione giunge in Cassazione, dove viene esaminato il corretto bilanciamento tra obblighi datoriali e comportamento del lavoratore.
Il principio di diritto affermato
La Corte ribadisce un principio ormai consolidato ma spesso disatteso nella prassi:
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio quando non dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire il rischio, anche in presenza di condotte imprudenti del lavoratore, salvo che queste siano abnormi, imprevedibili e del tutto estranee al ciclo produttivo.
In altri termini, la semplice imprudenza del lavoratore non è sufficiente a escludere la responsabilità datoriale.
Obbligo di sicurezza: natura e portata
La sentenza richiama espressamente l’art. 2087 c.c., evidenziando che:
- l’obbligo di sicurezza ha natura contrattuale
- è un obbligo di protezione attiva
- impone al datore di lavoro una valutazione dinamica dei rischi
Non basta rispettare formalmente le norme: è necessario dimostrare un’effettiva organizzazione aziendale orientata alla prevenzione.
Il ruolo della formazione e dell’informazione
Un punto centrale della decisione riguarda la formazione del lavoratore.
La Corte sottolinea che:
- la formazione deve essere specifica, aggiornata e coerente con le mansioni
- non può essere generica o meramente formale
- deve essere documentata e verificabile
L’assenza di formazione adeguata costituisce elemento determinante per l’accertamento della responsabilità.
Condotta del lavoratore: quando esclude la responsabilità
La Cassazione chiarisce un aspetto spesso oggetto di interpretazioni errate:
La responsabilità del datore può essere esclusa solo se la condotta del lavoratore è:
- abnorme (fuori da ogni logica lavorativa)
- imprevedibile
- estranea al processo produttivo
Non rientrano in questa categoria:
- errori operativi
- disattenzioni
- comportamenti imprudenti ma legati al lavoro
Implicazioni operative per aziende e consulenti
Questa pronuncia ha conseguenze concrete per chi gestisce la sicurezza sul lavoro:
1. DVR realmente efficace
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato, specifico e aderente alla realtà operativa.
2. Formazione mirata
I corsi devono essere progettati in funzione dei rischi specifici e non come mero adempimento burocratico.
3. Vigilanza attiva
Il datore di lavoro deve dimostrare di aver vigilato sull’effettivo rispetto delle procedure.
4. Tracciabilità
Tutte le attività di formazione, informazione e controllo devono essere documentate.
Collegamento con il D.Lgs. 81/2008
La sentenza si pone in piena coerenza con il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, rafforzando in particolare:
- art. 18 (obblighi del datore di lavoro)
- art. 28 (valutazione dei rischi)
- art. 37 (formazione dei lavoratori)
Ne emerge una visione integrata della sicurezza come sistema organizzativo, non come semplice adempimento normativo.
Conclusioni
La Cassazione Civile n. 3145/2026 rappresenta un ulteriore passo verso una tutela sostanziale del lavoratore, ribadendo che la sicurezza non può essere delegata né ridotta a formalità.
Per le aziende e i professionisti del settore, il messaggio è chiaro:
La prevenzione deve essere reale, concreta e dimostrabile.
Solo un approccio strutturato e consapevole può ridurre i rischi, tutelare i lavoratori e proteggere l’azienda da responsabilità rilevanti.
