La formazione sulla sicurezza sul lavoro non è semplice “docenza”: è un’attività giuridicamente rilevante e obbligatoria (D.Lgs. 81/08, art. 37) che deve essere erogata da soggetti formatori legittimati e docenti qualificati.
📌 1. Il quadro normativo di riferimento
Oggi il sistema di formazione è regolato principalmente da:
- D.Lgs. 81/2008 — Testo unico sicurezza sul lavoro (obblighi formativi generali);
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — definisce i requisiti dei soggetti formatori e i contenuti minimi delle formazioni obbligatorie;
- D.I. 6 marzo 2013 e successivi criteri di qualificazione dei formatori;
- Normative regionali di accreditamento enti formatori.
📌 2. Soggetti che possono erogare formazione
Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni (entrato in vigore il 24 maggio 2025):
a. Soggetti istituzionali
Possono erogare formazione senza particolari accreditamenti regionali:
- INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro);
- Regioni e Province autonome;
- Università e istituzioni scolastiche;
- Ministeri e enti pubblici competenti;
- INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro e altri enti pubblici legittimati.
b. Enti accreditati
Organismi di formazione privati o associativi accreditati presso la propria Regione o Provincia autonoma e con esperienza documentata (di solito almeno 3 anni nei percorsi di sicurezza).
c. Altri soggetti riconosciuti
Sono compresi:
- Fond i Interprofessionali di settore;
- Organismi Paritetici (art. 51 D.Lgs. 81/08) nei settori di competenza;
- Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, purché qualificati secondo criteri di rappresentanza nazionale;
- Aziende stesse che organizzano la formazione interna per propri lavoratori, dirigenti o preposti (con docenti qualificati e nel rispetto dei programmi stabiliti).
⚠️ Importante: la sola “eticità” di un corso o la presenza di un docente “esperto” non garantiscono la validità legale dell’attestato se non erogati da soggetti formatori riconosciuti.
📌 3. Il docente/formatore qualificato
La figura del formatore/docente non è generica. Per contribuire concretamente alla formazione sulla sicurezza bisogna:
- Possedere titoli di studio, competenze e esperienza documentata nel settore;
- Essere in grado di condurre didatticamente percorsi coerenti con i regolamenti e programmi dell’Accordo Stato-Regioni;
- Essere inquadrato o collaborare con un soggetto formatore legittimato;
- In alcuni casi, possedere requisiti specifici (es. esperienza minima, corsi qualificanti) previsti dal D.I. 6 marzo 2013 e Accordi Stati-Regioni.
👉 In pratica, formatore e soggetto formatore sono due figure distinte:
- Il soggetto formatore progetta e organizza l’intero percorso formativo;
- Il docente/formatore eroga effettivamente la didattica.
Questo sistema serve a contrastare i corsi non validi e le cosiddette “attestazioni fasulle” che non soddisfano gli obblighi di legge.
INL e la Patente a Crediti: linea dura contro il lavoro nero
Con l’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (cd. DL Sicurezza), trasformata nella L. 29 dicembre 2025, n. 198, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha definito le nuove regole operative sulla patente a crediti negli appalti, con un forte focus su lavoro nero e irregolarità.
🔎 Cos’è la patente a crediti
In vigore dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti è uno strumento che attribuisce un “punteggio” alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili: chi dimostra buona condotta in materia di sicurezza accumula crediti; chi viola le regole li perde, con conseguenze sull’operatività dell’impresa stessa.
🔎 Le novità dell’INL nel DL Sicurezza
📍 1. Decurtazione punti anticipata
- La perdita dei crediti ora scatta al momento della notifica del verbale unico di accertamento per lavoro irregolare, senza attendere provvedimenti successivi;
- Per ogni lavoratore “in nero” si perde 5 crediti, eliminando il precedente meccanismo “calmieratore”;
- Questa regola vale per violazioni commesse dal 1° gennaio 2026.
📍 2. Effetti pratici
- Una minima presenza di lavoratori irregolari può portare una impresa sotto la soglia minima di 15 crediti, con conseguente impossibilità di operare in cantieri fino al ripristino dei crediti;
- La comunicazione al datore di lavoro della decurtazione è immediata nel verbale;
- Se un provvedimento viene annullato o archiviato, i crediti vengono restituiti.
⚖️ Obiettivo della stretta
Questa linea dura risponde alla necessità di contrastare efficacemente il fenomeno del lavoro irregolare, che rappresenta un elemento strutturale di molte criticità nei cantieri, e di correlare direttamente le sanzioni amministrative all’effettiva disciplina della sicurezza.
Nuovo badge di cantiere: bisogna attendere il decreto attuativo
Una delle novità più discusse del DL 159/2025 riguarda l’introduzione di un badge elettronico obbligatorio per i lavoratori dei cantieri (edili e altri settori a rischio individuati).
📌 Che cos’è il badge di cantiere
Si tratta di una tessera di riconoscimento individuale con codice univoco anticontraffazione, utilizzabile:
- come identificativo personale del lavoratore nel cantiere;
- per la tracciabilità delle presenze e delle competenze;
- in formato fisico o digitale interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
📌 A chi si applica
In prima battuta:
- imprese in appalto o subappalto, pubbliche o private;
- lavoratori operanti nei cantieri temporanei o mobili;
- attività ad alto rischio identificate con decreto ministeriale.
📌 Il decreto attuativo: quando arriva?
Le modalità tecniche di implementazione del badge (forma, standard dati, interoperabilità, modalità di emissione, controlli) saranno definite da un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, di concerto con:
- il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT);
- il Garante della Privacy.
La scadenza tecnica prevista si colloca entro 60 giorni dalla conversione in legge del DL (quindi nei primi mesi del 2026), ma bisognerà monitorare l’iter di pubblicazione.
