Ottobre 31, 2026
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Le trasmissioni televisive dedicate al food, alla cucina e alla manipolazione degli alimenti rappresentano oggi uno dei format più diffusi nel panorama mediatico italiano. Tuttavia, dietro le luci dello spettacolo, delle scenografie e dell’intrattenimento, esiste un aspetto spesso sottovalutato: la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una cucina televisiva non costituisce soltanto un set scenico, ma un vero e proprio ambiente lavorativo complesso nel quale operano:

  • cuochi;
  • concorrenti;
  • tecnici;
  • cameraman;
  • elettricisti;
  • autori;
  • giudici;
  • ospiti;
  • personale addetto alla manipolazione alimentare.

In tali contesti trovano piena applicazione le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008 e dalle normative igienico-sanitarie europee e nazionali.

Il mancato rispetto di tali obblighi può determinare responsabilità civili, penali e amministrative, nonché costituire presupposto per segnalazioni, esposti e denunce agli organi competenti.


LA CUCINA TELEVISIVA È UN LUOGO DI LAVORO A TUTTI GLI EFFETTI

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi ambiente nel quale operino lavoratori subordinati, collaboratori, autonomi o soggetti equiparati rientra nella definizione di luogo di lavoro.

Una produzione televisiva food presenta contemporaneamente:

  • rischio elettrico;
  • rischio incendio;
  • rischio ustioni;
  • rischio da taglio;
  • rischio biologico;
  • rischio da stress lavoro correlato;
  • rischio da sovraffollamento tecnico;
  • rischio da impianti temporanei;
  • rischio alimentare.

Pertanto, il produttore televisivo, la società di produzione o il datore di lavoro risultano obbligati ad applicare integralmente il Testo Unico sulla Sicurezza.


ART. 17 D.LGS. 81/2008: OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’articolo 17 impone al datore di lavoro due obblighi non delegabili:

  • effettuare la valutazione di tutti i rischi;
  • elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Nel caso di trasmissioni food, il DVR deve necessariamente contemplare:

  • utilizzo di forni e piastre;
  • impiego di coltelli professionali;
  • vapori e temperature elevate;
  • rischio incendio da oli e friggitrici;
  • impianti elettrici da studio;
  • cavi e attrezzature sceniche;
  • movimentazione attrezzature;
  • rischio biologico alimentare;
  • contaminazione crociata;
  • gestione emergenze.

L’assenza del DVR o una valutazione incompleta può integrare violazioni penalmente rilevanti.


ART. 18: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 prevede specifici obblighi a carico del datore di lavoro e dei dirigenti.

Tra i principali:

  • fornire dispositivi di protezione individuale;
  • vigilare sul rispetto delle procedure;
  • garantire ambienti sicuri;
  • nominare addetti antincendio e primo soccorso;
  • assicurare formazione adeguata.

In ambito televisivo food ciò significa che tutti gli operatori devono lavorare in condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla natura artistica o spettacolare della trasmissione.


FORMAZIONE OBBLIGATORIA: ARTICOLI 36 E 37

Molto spesso nelle produzioni televisive si verifica una sottovalutazione della formazione in materia di sicurezza.

Gli articoli 36 e 37 impongono invece:

  • informazione sui rischi;
  • formazione generale;
  • formazione specifica;
  • addestramento pratico.

Tali obblighi riguardano:

  • lavoratori;
  • collaboratori;
  • stagisti;
  • concorrenti se equiparati;
  • personale tecnico;
  • addetti alla cucina.

L’assenza di formazione rappresenta una delle violazioni maggiormente contestate dagli organi ispettivi.


RISCHIO INCENDIO E GESTIONE EMERGENZE

Le cucine televisive utilizzano frequentemente:

  • fiamme vive;
  • gas;
  • friggitrici;
  • apparecchiature ad alta temperatura.

Gli articoli 43 e 46 del D.Lgs. 81/2008 impongono:

  • procedure emergenza;
  • piano evacuazione;
  • presenza di estintori;
  • personale formato antincendio;
  • verifica delle vie di esodo.

In presenza di pubblico o ambienti affollati, le responsabilità possono aggravarsi ulteriormente.


ATTREZZATURE NON CONFORMI: RESPONSABILITÀ GRAVI

Gli articoli 70 e 71 disciplinano l’utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Coltelli, affettatrici, forni, impianti elettrici e attrezzature sceniche devono essere:

  • conformi alle norme CE;
  • manutenuti;
  • verificati periodicamente;
  • utilizzati da personale formato.

In caso di infortunio derivante da carenze manutentive, la responsabilità può ricadere direttamente sul datore di lavoro o sui dirigenti della produzione.


SICUREZZA ALIMENTARE E HACCP

Una trasmissione televisiva che manipola alimenti deve rispettare anche:

  • Regolamento CE 852/2004;
  • normativa HACCP;
  • prescrizioni ASL territoriali.

La preparazione degli alimenti in diretta televisiva non esclude gli obblighi sanitari.

Devono quindi essere garantiti:

  • conservazione corretta degli alimenti;
  • tracciabilità;
  • igiene delle superfici;
  • prevenzione contaminazioni;
  • corretto utilizzo DPI alimentari.

Eventuali violazioni possono comportare:

  • sanzioni amministrative;
  • sospensione attività;
  • responsabilità penale;
  • segnalazioni all’ASL.

STRESS LAVORO CORRELATO NELLE PRODUZIONI TELEVISIVE

Uno degli aspetti più sottovalutati riguarda lo stress lavoro correlato previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

Le produzioni televisive food presentano frequentemente:

  • ritmi serrati;
  • pressione psicologica;
  • competizione;
  • esposizione mediatica;
  • turni prolungati;
  • tensione da diretta.

La mancata valutazione dello stress lavoro correlato costituisce violazione normativa specifica.


QUANDO PUÒ SCATTARE UNA DENUNCIA

Il mancato rispetto delle normative può legittimare:

  • esposti all’ASL;
  • segnalazioni all’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • interventi dei Carabinieri NIL;
  • denunce penali;
  • azioni civili risarcitorie.

Particolarmente gravi risultano:

  • assenza DVR;
  • mancanza formazione;
  • impianti non sicuri;
  • omissione procedure emergenza;
  • assenza HACCP;
  • carenze igienico-sanitarie;
  • infortuni occultati;
  • utilizzo improprio di lavoratori o collaboratori.

RESPONSABILITÀ PENALI E D.LGS. 231/2001

In presenza di violazioni gravi o infortuni, oltre alle responsabilità personali del datore di lavoro possono emergere responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Le conseguenze possono comprendere:

  • sanzioni economiche elevate;
  • sospensione attività;
  • interdizioni;
  • danno reputazionale.

CONCLUSIONI

Le trasmissioni televisive dedicate al food non possono considerarsi zone franche rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Il rispetto del Decreto Legislativo 81/2008, delle norme HACCP e delle disposizioni antincendio rappresenta un obbligo giuridico preciso e inderogabile.

La spettacolarizzazione della cucina non può prevalere sulla tutela della salute dei lavoratori, dei collaboratori e dei soggetti coinvolti nelle produzioni televisive.

Quando tali obblighi vengono ignorati o sottovalutati, le violazioni possono trasformarsi in materia di indagine, denuncia e responsabilità giudiziaria.

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