Le trasmissioni televisive dedicate al food, alla cucina e alla manipolazione degli alimenti rappresentano oggi uno dei format più diffusi nel panorama mediatico italiano. Tuttavia, dietro le luci dello spettacolo, delle scenografie e dell’intrattenimento, esiste un aspetto spesso sottovalutato: la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Una cucina televisiva non costituisce soltanto un set scenico, ma un vero e proprio ambiente lavorativo complesso nel quale operano:
- cuochi;
- concorrenti;
- tecnici;
- cameraman;
- elettricisti;
- autori;
- giudici;
- ospiti;
- personale addetto alla manipolazione alimentare.
In tali contesti trovano piena applicazione le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008 e dalle normative igienico-sanitarie europee e nazionali.
Il mancato rispetto di tali obblighi può determinare responsabilità civili, penali e amministrative, nonché costituire presupposto per segnalazioni, esposti e denunce agli organi competenti.

LA CUCINA TELEVISIVA È UN LUOGO DI LAVORO A TUTTI GLI EFFETTI
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi ambiente nel quale operino lavoratori subordinati, collaboratori, autonomi o soggetti equiparati rientra nella definizione di luogo di lavoro.
Una produzione televisiva food presenta contemporaneamente:
- rischio elettrico;
- rischio incendio;
- rischio ustioni;
- rischio da taglio;
- rischio biologico;
- rischio da stress lavoro correlato;
- rischio da sovraffollamento tecnico;
- rischio da impianti temporanei;
- rischio alimentare.
Pertanto, il produttore televisivo, la società di produzione o il datore di lavoro risultano obbligati ad applicare integralmente il Testo Unico sulla Sicurezza.
ART. 17 D.LGS. 81/2008: OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’articolo 17 impone al datore di lavoro due obblighi non delegabili:
- effettuare la valutazione di tutti i rischi;
- elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Nel caso di trasmissioni food, il DVR deve necessariamente contemplare:
- utilizzo di forni e piastre;
- impiego di coltelli professionali;
- vapori e temperature elevate;
- rischio incendio da oli e friggitrici;
- impianti elettrici da studio;
- cavi e attrezzature sceniche;
- movimentazione attrezzature;
- rischio biologico alimentare;
- contaminazione crociata;
- gestione emergenze.
L’assenza del DVR o una valutazione incompleta può integrare violazioni penalmente rilevanti.
ART. 18: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
L’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 prevede specifici obblighi a carico del datore di lavoro e dei dirigenti.
Tra i principali:
- fornire dispositivi di protezione individuale;
- vigilare sul rispetto delle procedure;
- garantire ambienti sicuri;
- nominare addetti antincendio e primo soccorso;
- assicurare formazione adeguata.
In ambito televisivo food ciò significa che tutti gli operatori devono lavorare in condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla natura artistica o spettacolare della trasmissione.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA: ARTICOLI 36 E 37
Molto spesso nelle produzioni televisive si verifica una sottovalutazione della formazione in materia di sicurezza.
Gli articoli 36 e 37 impongono invece:
- informazione sui rischi;
- formazione generale;
- formazione specifica;
- addestramento pratico.
Tali obblighi riguardano:
- lavoratori;
- collaboratori;
- stagisti;
- concorrenti se equiparati;
- personale tecnico;
- addetti alla cucina.
L’assenza di formazione rappresenta una delle violazioni maggiormente contestate dagli organi ispettivi.
RISCHIO INCENDIO E GESTIONE EMERGENZE
Le cucine televisive utilizzano frequentemente:
- fiamme vive;
- gas;
- friggitrici;
- apparecchiature ad alta temperatura.
Gli articoli 43 e 46 del D.Lgs. 81/2008 impongono:
- procedure emergenza;
- piano evacuazione;
- presenza di estintori;
- personale formato antincendio;
- verifica delle vie di esodo.
In presenza di pubblico o ambienti affollati, le responsabilità possono aggravarsi ulteriormente.
ATTREZZATURE NON CONFORMI: RESPONSABILITÀ GRAVI
Gli articoli 70 e 71 disciplinano l’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
Coltelli, affettatrici, forni, impianti elettrici e attrezzature sceniche devono essere:
- conformi alle norme CE;
- manutenuti;
- verificati periodicamente;
- utilizzati da personale formato.
In caso di infortunio derivante da carenze manutentive, la responsabilità può ricadere direttamente sul datore di lavoro o sui dirigenti della produzione.
SICUREZZA ALIMENTARE E HACCP
Una trasmissione televisiva che manipola alimenti deve rispettare anche:
- Regolamento CE 852/2004;
- normativa HACCP;
- prescrizioni ASL territoriali.
La preparazione degli alimenti in diretta televisiva non esclude gli obblighi sanitari.
Devono quindi essere garantiti:
- conservazione corretta degli alimenti;
- tracciabilità;
- igiene delle superfici;
- prevenzione contaminazioni;
- corretto utilizzo DPI alimentari.
Eventuali violazioni possono comportare:
- sanzioni amministrative;
- sospensione attività;
- responsabilità penale;
- segnalazioni all’ASL.
STRESS LAVORO CORRELATO NELLE PRODUZIONI TELEVISIVE
Uno degli aspetti più sottovalutati riguarda lo stress lavoro correlato previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
Le produzioni televisive food presentano frequentemente:
- ritmi serrati;
- pressione psicologica;
- competizione;
- esposizione mediatica;
- turni prolungati;
- tensione da diretta.
La mancata valutazione dello stress lavoro correlato costituisce violazione normativa specifica.
QUANDO PUÒ SCATTARE UNA DENUNCIA
Il mancato rispetto delle normative può legittimare:
- esposti all’ASL;
- segnalazioni all’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- interventi dei Carabinieri NIL;
- denunce penali;
- azioni civili risarcitorie.
Particolarmente gravi risultano:
- assenza DVR;
- mancanza formazione;
- impianti non sicuri;
- omissione procedure emergenza;
- assenza HACCP;
- carenze igienico-sanitarie;
- infortuni occultati;
- utilizzo improprio di lavoratori o collaboratori.
RESPONSABILITÀ PENALI E D.LGS. 231/2001
In presenza di violazioni gravi o infortuni, oltre alle responsabilità personali del datore di lavoro possono emergere responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.
Le conseguenze possono comprendere:
- sanzioni economiche elevate;
- sospensione attività;
- interdizioni;
- danno reputazionale.
CONCLUSIONI
Le trasmissioni televisive dedicate al food non possono considerarsi zone franche rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Il rispetto del Decreto Legislativo 81/2008, delle norme HACCP e delle disposizioni antincendio rappresenta un obbligo giuridico preciso e inderogabile.
La spettacolarizzazione della cucina non può prevalere sulla tutela della salute dei lavoratori, dei collaboratori e dei soggetti coinvolti nelle produzioni televisive.
Quando tali obblighi vengono ignorati o sottovalutati, le violazioni possono trasformarsi in materia di indagine, denuncia e responsabilità giudiziaria.
