Ottobre 31, 2026
Donna in ufficio con gesso
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Il caso: doppia frattura durante il lavoro agile

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza nel panorama italiano della sicurezza sul lavoro arriva dal Tribunale di Padova. Il giudice del lavoro ha riconosciuto come infortunio sul lavoro quello subito da una dipendente in regime di smart working, ribaltando la precedente posizione dell’INAIL.

L’episodio risale all’8 aprile 2022: una lavoratrice sessantenne, dipendente dell’Università di Padova, durante una riunione in videocollegamento si è alzata ed è caduta, riportando una frattura della caviglia in due punti, con conseguente intervento chirurgico e lunga inabilità lavorativa.

In un primo momento, l’INAIL aveva classificato l’evento come infortunio domestico, negando quindi la piena tutela assicurativa. Solo dopo un lungo contenzioso, culminato nella sentenza n. 462 dell’8 maggio 2025, il Tribunale ha riconosciuto la natura lavorativa dell’evento.


La decisione del Tribunale: quando lo smart working è “luogo di lavoro”

Il giudice ha affermato un principio chiave:

👉 l’abitazione del lavoratore, durante lo smart working, diventa a tutti gli effetti luogo di lavoro.

Pertanto, un infortunio è indennizzabile se sussiste una connessione diretta con l’attività lavorativa.

Nel caso specifico:

  • l’evento è avvenuto durante l’orario di lavoro
  • la lavoratrice era impegnata in una riunione professionale
  • il movimento che ha causato la caduta era funzionale all’attività lavorativa

Questi elementi hanno determinato il riconoscimento dell’infortunio come professionale.


Il ruolo dell’INAIL e il ribaltamento della decisione

L’INAIL inizialmente:

  • aveva riconosciuto l’evento come indennizzabile
  • poi lo aveva riclassificato come incidente domestico

Solo in sede giudiziaria l’Istituto ha rivisto la propria posizione, riconoscendo la natura di infortunio sul lavoro. Tuttavia, è stato il giudice a imporre anche il rimborso delle spese mediche sostenute privatamente, evidenziando la non tempestività dell’intervento dell’Istituto.

Alla lavoratrice è stata riconosciuta anche una invalidità permanente del 9%.


Il quadro normativo: tutela del lavoratore agile

Il riferimento normativo principale è la Legge n. 81/2017, che estende la tutela assicurativa INAIL anche ai lavoratori in smart working.

Principi fondamentali:

  • copertura per infortuni durante l’attività lavorativa
  • tutela anche per l’infortunio in itinere (con limiti)
  • necessità del nesso causale tra attività e evento lesivo

La giurisprudenza conferma che:
👉 non conta il luogo fisico, ma la connessione funzionale con il lavoro


Implicazioni per aziende, RSPP e consulenti sicurezza

Questa sentenza rappresenta un vero punto di svolta:

1. Ridefinizione del concetto di luogo di lavoro

Il domicilio diventa estensione dell’ambiente lavorativo.

2. Obblighi del datore di lavoro

  • valutazione dei rischi anche per il lavoro agile
  • informazione e formazione sui rischi domestici
  • predisposizione di linee guida ergonomiche e comportamentali

3. Ruolo del DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve:

  • includere i rischi dello smart working
  • considerare fattori come:
    • ergonomia
    • rischio cadute
    • uso di attrezzature elettriche

Analisi tecnica: quando un infortunio domestico diventa lavorativo

Per qualificare un evento come infortunio sul lavoro in smart working servono tre elementi:

  1. Occasione di lavoro
    → l’evento deve avvenire durante l’attività lavorativa
  2. Nesso causale
    → il rischio deve essere collegato al lavoro
  3. Non arbitrarietà dell’azione
    → il comportamento del lavoratore deve essere coerente con la prestazione

Nel caso di Padova, tutti e tre i requisiti erano presenti.


Conclusioni: una sentenza che cambia la sicurezza sul lavoro

La decisione del Tribunale di Padova segna un passaggio epocale:

✔ lo smart working non è “zona franca”
✔ la casa diventa luogo di lavoro
✔ la tutela del lavoratore resta piena

Questa pronuncia apre la strada a:

  • nuovi contenziosi
  • maggiore responsabilità aziendale
  • revisione dei modelli di prevenzione

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